Quanto ne sappiamo…

Viaggiare è stato difficile nell'ultimo week end. I fatti sono noti e l'evoluzione della vicenda ancora incerta. In situazioni eccezionali la cronaca si nutre delle più penose esperienze, i giornalisti cercano di spiegare la “materia” facendosi coadiuvare dalle associazioni dei consumatori, dei tour operator, degli agenti di viaggio. Anche questa volta alcuni giornalisti hanno cercato di spiegare agli altri quello che loro non hanno capito o sul quale non si sono documentati. Ho sentito molte cose giuste ma anche tante imprecisioni e informazioni frammentarie e disgiunte da un contesto senza dubbio più articolato. Mi piacerebbe fare un sondaggio per sapere cosa “abbiamo” capito. Risulterebbero certo pochi quelli che sinceramente possano affermare di saperne di più. Quando si tratta di regolamenti e leggi l'interpretazione arriva fino alla Cassazione perchè ci sia un chiarimento. L'atteggiamento migliore è sempre quello di comportarsi come “un buon padre di famiglia” ed essere sempre in “buona fede”. Esiste però ed ha forza di legge la “Carta dei Diritti del Passeggero”, la summa dei Regolamenti Comunitari; è anche pubblicata dall'ENAC. Tra le tante indicazioni per i casi più diversi, sulla “cancellazione del volo” la Carta dei Diritti si esprime anche così: … la compensazione pecuniaria non è dovuta qualora il vettore possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; e, sui “danni da ritardo”, si esprime così: ... il risarcimento non è dovuto se il vettore dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle.
La causa di forza maggiore è qualcosa che va al di là delle responsabilità della compagnia o degli organizzatori: é altrettanto ovvio che ogni caso va analizzato singolarmente, per così dire, “a cascata” dal primo all'ultimo dei soggetti interessati, avanti ed indietro; il concetto fondamentale deve essere comunque che nessuno deve trarre un vantaggio od un ingiusto profitto a seguito di un evento eccezionale, dichiaratamente di forza maggiore e, parimenti, nessuno deve conseguire uno svantaggio od un danno ingiusto. E stiamo attenti al termine “ingiusto”; il passeggero che rientra da una settimana di vacanza, goduta e fruita, dinanzi alla cancellazione del volo di rientro non potrà mai pretendere il rimborso dell'intero pacchetto di viaggio (sì, ho sentito in TV anche questa sciocchezza); diverso il caso del passeggero che debba partire e che si veda il volo cancellato: se l'organizzatore matura un diritto al rimborso dall'albergo di destinazione o dal fornitore dei servizi, dovrà a sua volta rimborsare il passeggero od accreditarlo di servizi equivalenti a quelli non goduti. E ritorna quindi la lettura “secondo buona fede”. In questi casi ognuno deve fare la propria parte: anche di buon viaggiatore. Sappiamo che l'emergenza si chiama così perchè trova tutti impreparati. Sono proprio questi casi a far emergere l'affidabilità di un buon organizzatore di viaggi. Siamo orgogliosi e felici nel dire che i nostri clienti sono stati assistiti costantemente dagli assistenti in loco e sono rimasti in contatto con noi per gli aggiornamenti sulla situazione: hanno potuto evitare di bivaccare negli aeroporti o di trovarsi senza dormire o mangiare. Certo sono quasi sempre le proporzioni a fare la differenza: minori sono le dimensioni del traffico e più semplice è fornire adeguata assistenza e tutela; anche questa è una valutazione nelle scelte del viaggiatore: vuoi essere un oggetto di consumo o un cliente curato ed assistito?

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